Il nuovo messaggio Inps ha spiegato nel dettaglio come chiedere il riesame in caso di esito negativo
L’Inps ha pubblicato un documento in cui ha chiarito quale sarebbe l’iter giudiziario da seguire nel caso venisse negato l’assegno di inclusione con il rigetto della domanda. Esistono delle precise vie legali che il richiedente può seguire presentando ricorso giudiziario. Il richiedente che si vede negato l’accesso al beneficio, ha 30 giorni di tempo per chiedere il riesame della domanda di assegno di inclusione rifiutata.
Cosa dice il messaggio Inps
Il chiarimento dell’Inps è arrivato con il messaggio n. 684/2024 in cui l’ente previdenziale ha spiegato che entro il 27 febbraio 2024 verranno predisposte le causali di reiezione ed il richiedente potrà produrre un’istanza di riesame oppure ricorrere direttamente alle vie legali presentando ricorso giudiziario. Vi è anche il caso della sospensione della domanda. In tal caso sarà l’Inps, entro 60 giorni, a dover effettuare ulteriori indagini per verificare la sussistenza dei requisiti. Trascorso questo tempo senza risposta, la domanda sarà accolta per silenzio-assenso.
Lo stato della domanda
Una volta presentata la domanda seguendo le procedure previste, lo stato della domanda potrà trovarsi in queste quattro condizioni: accolta, evidenza, sospensione o rigetto. Lo stato della domanda si potrà consultare nella procedura online dedicata all’Adi, attraverso il portale Inps. La domanda è in evidenza quando le attestazione ISEE presentano omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate. In questo caso sarà il richiedente a doversi attivare presso la sede di competenza dell’Inps per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati. In alternativa è possibile presentare una nuova DSU oppure rettificare quella già presentata. Se il richiedente non si attiva entro 60 giorni, la domanda viene automaticamente respinta.
Se la domanda è sospesa
La domanda viene sospesa se non vi è coerenza tra i dati presenti in dsu e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). La sospensione è giustificata dal fatto che l’ente di previdenza dovrà effettuare ulteriori indagini che dovranno essere completate entro 60 giorni. In assenza di una decisione da parte dell’Inps dopo i 60 giorni, la domanda sarà accolta per il criterio del silenzio-assenso. Se invece mancano del tutto i requisiti necessari, la domanda viene direttamente respinta. In tal caso il richiedente potrà presentare motivata istanza di riesame alla sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni oppure adire le vie legali presentando un ricorso giudiziario.
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