Con il nuovo decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono stati introdotti nuovi obblighi: ecco quali sono e quali mezzi saranno coinvolti
Da oggi, sabato 23 dicembre, scatta una novità importante che riguarda l’obbligo assicurativo per le vetture e che coinvolgerà soprattutto le auto che sono posteggiate in aree private e chiuse. Il fatto che il veicolo sia tenuto fermo non avrà alcuna rilevanza sull’obbligo di dotare il mezzo di assicurazione. Insomma, che il mezzo circoli o meno, l’obbligo assicurativo non verrà meno in ogni caso e quindi occorrerà assicurare il mezzo.
Cosa stabilisce il nuovo decreto
La novità scaturisce dall’esigenza di attuare una direttiva europea datata 2019. Il nuovo decreto legislativo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, modificherà sostanzialmente il contenuto del codice delle assicurazioni private. Nella nuova formulazione della norma si legge che l’”obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”,
Quando non si applica l’obbligo
La nuova regola impone che l’obbligo venga esteso “anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”. Solo nel caso di veicoli esportati, demoliti o ritirati, questo obbligo non si applicherà. Lo stesso varrà anche per tutti queli veicoli la cui circolazione è espressamente vietata perchè stati fermati, sequestrati o vietati dalle autorità o quelli sui quali manca il motore. In questo caso sarà onere dello stesso proprietario comunicare alla propria compagnia assicurativa che il veicolo si trova in tale stato.
Le novità sulle sanzioni
In virtù della nuova normativa, i mezzi che dovranno essere obbligatoriamente dotati di assicurazione per responsabilità civile sono tutti quelli che circolano sul terreno senza binari, con velocità massima superiore ai 25 chilometri all’ora o con peso superiore ai 25 chilogrammi e velocità massima superiore ai 14 chilometri all’ora. Non sono invece state modificate le sanzioni che vengolo applicate in caso di circolazione senza assicurazione, ai sensi dell’art.193 del Codice della strada. L’ammenta prevista continua a oscillare in un range che va da 866 euro. In caso di guida con assicurazione sospesa, la sanzione aumenta del 50%: arrivando fino a 1.299 euro. Le sanzioni vengono ridotte in ogni caso del 30% in caso di pagamento tempestivo (e cioè entro 5 giorni).
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