Gli avvisi bonari non potranno più essere inviati in due periodo dell’anno: ecco quali sono
Sono in arrivo delle importanti novità che riguardano il rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuenti e riguarda i cosiddetti “avvisi bonari” e cioè quelle notifiche che l’amministrazione invia ai contribuenti per comunicare la presenza di anomalie o di irregolarità nei pagamenti. In genere queste notifiche vengoni inviate quando il contribuente commette errori nella propria dichiarazione redditi. Nella comunicazione, il contribuente viene invitato a versare entro una determinata scadenza la differenza d’imposta dovuta rispetto a quella già pagata.
Cosa fare in caso di ricevimento di avvisi bonari?
Una volta ricervuto l’avviso bonario, il contribuente può anche fornire all’Agenzia tutte quelle documentazioni che comprovano la propria irresponsabilità e che lo scagionano da ogni addebito. Quando un contribuente riceve l’avviso bonario, la prima cosa da fare è verificare, magari avvalendosi del supporto di un esperto commercialista), se la pretese del fisco è fondata o meno. Se la pretese dovesse risultare corretta, il debitore può pagare il dovuto entro 30 giorni dalla notifica. Un termine che sale a 90 giorni se l’avviso è stato recapitato telematicamente all’intermediario.
Le nuove pause
Chi paga entro la scadenza prestabilità si vedrà ridurre al 10% la sanzione, che di default è del 30%. Se l’importo da pagare è molto elevato, al contribuente viene concessa anche la possibilità di rateizzare il debito. La vera novità comunicata da poco dall’Agenzia delle Entrate è che l’invio di avvisi bonari verrà sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno. Ma oltre alla consueta pausa estiva, sarà aggiunta anche una pausa invernale che abbraccerà tutto il mese di dicembre, quello delle festivitità natalizie. Questo è quanto stabilito dal legislatore, con il D. Lgs. n. 1/2024 (art. 10).
Pertanto, in virtù delle nuove normative in vigore, le pause che riguarderanno gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate saranno due:
1° agosto – 31 agosto;
1° dicembre – 31 dicembre.
Quando non si applica la pausa
Il legislatore ha anche chiarito che questo stop non si applica ai casi di “indifferibilità e urgenza”. Qualora l’amministrazione ritenga impossibile differire l’invio, sarà del tutto giustificato l’invio di avvisi bonari anche nel periodo di pausa. In tutti gli altri casi, l’invio degli avvisi bonari sarà differito e continuerà a riprendere nei mesi successivi.
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