Col nuovo decreto legislativo, il governo ha approvato il nuovo sistema per il discarico delle cartelle inevase: come funzionerà
Il nuovo decreto legislativo approvato dal governo contiene alcune novità che riguardano soprattutto le cartelle non riscosse. Secondo la nuova legge delega fiscale che ha modificato il meccanismo di riscossione, le cartelle non riscosse saranno discaricate dal magazzino esattoriale trascorso il 31 dicembre del quinto anno successivo dall’affidamento all’Agenzia delle Entrate riscossione. La nuova legge prevede inoltre che il discarico possa avvenire anche anticipatamente se viene accertato lo stato di “nullatenenza” del debitore.
In cosa consiste
Si tratta di una procedura “svuota magazzino delle cartelle esattoriali” che si applicherà, secondo quanto prevede il decreto, solo alle quote consegnate al riscossore dal 1 gennaio 2025 e non si applicherà a quelle cartelle esattoriali per le quali è già stata chiesta una dilazione. La cartella, una volta che avviene il discarico, viene riafficada all’ente di credito che può decidere di avviare nuovamente (per altri due anni) le procedure di riscossione ma solo in presenza di fatti nuovi che ne giustificano un nuovo iter di recupero.
Le regole per il discarico anticipato
Nel caso in cui il discarico anticipato della cartella esattoriale avvenisse “per nullatenenza” il carico può essere comunque riaffidato all’AdER in presenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore. In tal caso, i cinque anni tornano nuovamente a decorrere come se il procedimento iniziasse da capo. Col discarico, dunque, non avverrà l’automatica cancellazione delle cartelle, ma solo un accantonamento con possibilità di riassegnamento agli enti creditori in presenza di nuovi fatti o di nuove circostanze.
A chi non verrà applicato il nuovo sistema
Secondo quanto prevede il nuovo decreto, il discarico autonomatico non si applicherà a quei carichi che, alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, risultano sospesi o sono ancora pendenti o sottoposti a procedure esecutive o concorsuali. Lo stesso varrà per quei carichi per i quali sono stati già raggiunti accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
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