Ecco i nuovi chiarimenti forniti dall’Inps sul nuovo congedo parentale contenuti nell’ultima circolare di aprile
La nuova legge di Bilancio approvata alla fine del 2023, ha introdotto alcune misure che di fatto hanno potenziato il nuovo congedo parentale e che sono entrate in vigore dal primo gennaio. Le nuove misure hanno previsto una estensione a 2 mesi per l’indennità all’80%, mentre in precedenza la copertura all’80% era prevista soltanto per un mese. Complessivamente, in virtù della nuova riforma, saranno 9 i mesi di congedo parentale di cui due mesi saranno retribuiti all’80%, 7 mesi al 30%. Vediamo insieme quali sono le modifiche alla luce della nuova riforma.
I chiarimenti forniti dall’Inps
Con l’introduzione del congedo parentale, il governo ha voluto dare un sostegno a tutte quelle madri e quei padri che hanno figli e svolgono un lavoro dipendente. Con la pubblicazione della nuova Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni operative e contabili alla luce delle misure introdotte con l’ultima manovra finanziaria. E’ stato chiarito che dal 2025, i genitori potranno fruire di un congedo parentale indennizzato sempre della durata di 9 mesi, ma solo un mese sarà retribuito all’80%. Il secondo mese sarà invece retribuito al 60% e i rimanenti mesi verranno pagati al 30%.
I limiti
Le nuove regole non si applicheranno indistintamente a tutti i genitori con figli, ma si dovranno fare degli opportuni distinguo. Le nuove regole introdotte con la manovra finanziaria varranno solo entro il 6° anno di vita del figlio e saranno applicate solo alle madri lavoratrici dipendenti. Per quanto riguarda i padri, le nuove norme saranno applicate solo nel caso in cui il congedo di maternità dovesse concludersi dopo il 31 dicembre 2023.
Come funziona il congedo parentale
Il congedo parentale (che viene anche denominato con il termine di congedo facoltativo), consiste nella possibilità di astenersi dal lavoro per potersi dedicare totalmente ai figli piccoli. A chi beneficia del congedo parentale viene riconosciuto in ogni caso il diritto di mantenere il posto di lavoro e all’indennità parziale. In totale i mesi di congedo fruibili sono nove, di cui due mesi sono indennizzati all’80% dello stipendio mensile e i rimanenti 7 mesi vengono pagati al 30%. Viene anche riconosciuto il diritto di estendere il congedo anche per altri due mesi, che però non saranno retribuiti.
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