
L’accesso al precompilato sarà possibile a partire dal 30 aprile: il contribuente che sceglie di utilizzare il 730 precompilato potrà godere di diversi vantaggi
Si dovrà attendere il 30 aprile per poter accedere alla propria dichiarazione Precompilata per l’anno di imposta 2024 dopo che l’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione definitiva del Modello 730/2025. Sono state ufficializzate le date e anche le scadenze entro le quali si potrà presentare autonomamente la propria dichiarazione dei redditi. L’ultima data utile è stata fissato per il 30 settembre 2025, sia per quanto concerne il 730 precompilato che quello ordinario.
I vantaggi
Dal 30 aprile, dunque, i contribuenti che vorranno presentare col sistema fai-da-te la propria dichiarazione dei redditi potranno farlo approfittando di tutti i vantaggi che sono connessi a questa modalità di presentazione. Questi vantaggi possono variare in base alla decisione del contribuente di provvedere da sé oppure di rivolgersi al sostituto d’imposta, al caf o ad altro professionista abilitato. Di seguito abbiamo elencato proprio le novità relative al 730/2025 con particolare riferimento ai vantaggi per chi presenta il modello 730 direttamente accedendo al sito web dell’Agenzia delle entrate oppure se si rivolge al proprio sostituto d’imposta.
Le modifiche
Chi presenta la precompilata accettando il modello redatto dall’Agenzia delle Entrate, senza apportare alcuna modifica, non dovrà soggiacere ai controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili. Se invece vengono apportate modifiche, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli specifici solo relativamente ai nuovi documenti che sono stati aggiunti manualmente dal contribuente. Se le modifiche dovessero incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non verranno effettuati i controlli documentali sugli oneri non modificati.
Cosa accade se si ricorre all’intermediario?
Per chi invece si rivolge al CAF o al consulente, le regole che saranno applicate sono differenti.
Se non vengono apportate modifiche, l’ente di riscossione non effettuerà il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Nel caso in cui le modifiche dovessero incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali riguarderanno il CAF o il professionista di cui il contribuente si è avvalso. I controlli delle spese sanitarie verranno effettuati solo ed esclusivamente per quei documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. Se il contribuente dovesse variare solo i dati che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta, la precompilata si intenderà in ogni caso accettata.
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