Secondo gli ermellini la tassazione va applicata solo per gli atti sottoposti a registrazione
Una rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione, dedicata alla tassazione sulle donazioni, ha stabilito che quelle informali e indirette non devono essere soggette a prelievi fiscali qualora non è previsto obbligo di registrazione. A pronunciare questa sentenza che farà felici molti genitori che intendono donare i propri beni ai figli. La tassazione, secondo gli ermellini, va applicata soltanto quando le donazioni risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente. Lo stesso dicasi anche per quelle donazioni il cui valore supera il milione di euro e la cui effettuazione scatursice da una ammissione del contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.
La decisione della Cassazione
Si tratta della sentenza n. 7442 della Suprema Corte che ha “bacchettato”, per così dire, una circolare dell’Agenzia delle Entrate, datata 2015, che secondo la Cassazione conterrebbe elementi incompleti, imprecisi o non condivisibli nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”. La decisione della Cassazione è ancorata a quanto sancito nel Testo Unico “dell’imposta di successione e donazione” in cui si prevede che gli atti di successione sono soggetti a registrazione”.
Le motivazioni della sentenza
Nel testo unico si precisa, in modo chiaro, la “non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta”. Uno dei casi tipici di donazione indiretta si manifesta quando negli atti di compravendita, il prezzo viene pagato da persona diversa dal reale acquirente. Il testo recita anche che “l’applicazione dell’imposta” sulle donazioni deve estendersi anche alle “liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”. Da questo assunto, la Cassazione ha desunto “che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta “da atti soggetti alla registrazione”.
Le conclusioni della Cassazione
Alla luce della sentenza della Cassazione, le donazioni informali e quindi non effettuate mediante atto scritto, non sono passibili di tassazione e quindi vanno escluse dal calcolo della franchigia di un milione di euro. Solo nei casi in cui i donatari registrino volontariamente la donazione o nei casi in cui la donazione non risulti da atti soggetti a registrazione ma venga riconosciuta dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario, la donazione va tassata.
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