Con la nuova legge delega di riforma fiscale verranno introdotte delle importanti novità che riguardano la donazione dei terreni tra genitori e figli
L’articolo 5 della Legge delega di riforma fiscale, L. n. 111/2023, contiene e specifica quelli che sono i principii e i criteri direttivi per la revisione dell’Irpef. Fra le disposizioni contenute vi è anche quella che riguarda la questione della cessione delle aree edificabili ottenute per donazione, una materia che da sempre è stata oggetto di aspre dispute in dottrina giurisprudenziale e che riguardano soprattutto alcune ipotesi di pratiche elusive.
La decisione della Cassazione
Il provvedimento di delega si rifà ad una recente ordinanza della Cassazione, la numero 15746/2020, dove i giudici sono stati chiamati ad esprimersi in merito ad una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente. Nel caso in questione, un genitore, con apposito atto di donazione, aveva ceduto ai propri figli un terreno edificabile che poi era stato rivenduto contestualmente per un valore identico a quello della donazione.
Le controversie giurisprudenziali
In questa condotta, l’Agenzia delle Entrate aveva ravvisato l’ipotesi di una interposizione fittizia al fine di eludere il fisco. La decisione della Corte di Cassazione ha escluso la natura elusiva di questa condotta rivendicando la libertà di pianificazione della successione, ritenendo fra l’altro da escludere sia gli intenti fraudolenti che elusivi. Insomma, si sarebbe trattato di una ordinaria operazione di pianificazione del patrimonio familiare. Altre pronunce su fattispecie analoghe, avevano invece dato ragione al Fisco ritenendo elusiva la donazione della quota di terreni edificabili ai figli o al coniuge per poi effettuare una successiva rivendita al fine di evitare la plusvalenza patrimoniale da cessione di aree edificabili.
Cosa è stato disposto con la nuova legge delega
Il legislatore delegato, al fine di chiudere ogni contenzioso in atto su questa questione, ha deciso di riscrivere il criterio di determinazione delle plusvalenze, stabilendo che se la proprietà degli stessi scaturisce dalla donazione andrà inteso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante. Con questa decisione il legislatore ha deciso di fare proprio il contenuto dell’articolo 68 comma 2, del T.U.n.917/86 in base al quale, il prezzo di acquisto per l’area acquisita a titolo gratuito deve scaturire dal valore dichiarato nelle relative denunce o atti registrati, cioè quello dichiarato ai fini delle imposte di successione o donazione “aumentato di ogni altro costo successivo inerente”.
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