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Finanziamento in presenza di cartelle scadute: la grande novità della riforma della riscossione

L'ipoteca si può iscrivere solo in presenza di debiti che non superino i 20 mila euro e potrà essere pari ad un importo fino al doppio del credito complessivo

Finanziamento in presenza di cartelle scadute: la grande novità della riforma della riscossione
Agenzia delle Entrate

Ecco quando il finanziamento può stoppare le procedure esecutive secondo il nuovo decreto

Quando il contribuente che ha evaso le tasse non si mette in regola entro 60 giorni dalla ricezione della cartella esattoriale, l’Agenzia delle Entrate può attivarsi per recuperare la somma in maniera coattiva attivando anche procedure cautelari come l’ipoteca. L’iscrizione dell’ipoteca, in questi casi, deve rispettare ossequiosamente alcune condizion previste dall’art. 77 del DR 602/1973 che ne fissa anche le modalità e i limiti.

Ipoteca, quando viene iscritta

Va subito chiarito, che ai sensi del sopracitato decreto, l’ipoteca si può iscrivere solo in presenza di debiti che non superino i 20 mila euro e potrà essere pari ad un importo fino al doppio del credito complessivo. Occorre sempre dare comunicazione scritta al debitore ipotecato informandolo che verrà resa esecutiva la procedura se non pagherà entro 30 giorni. In presenza di una rateazione del debito, la procedura si arresterà e non proseguirà oltre. In caso di saldo integrale del debito, l’ipoteca verrà cancellata.

Quando si può impugnare l’estratto di ruolo

Va chiarito che la nuova riforma della riscossione che fra poco verrà anche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ha ampliato la casistica che consente l’impugnazione dell’atto di riscossione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Fra i vari casi previsti dalla nuova normativa, vi è anche quello che fa riferimento ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati (banche ad esempio). In questo caso sarà possibile per il debitore impugnare l’estratto di ruolo e sospendere le procedure esecutive.

Gli altri casi di impugnativa

Le operazioni di finanziamento, dunque, rientreranno tra quei casi in cui il contribuente potrà impugnare il preavviso di ipoteca dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria così come potrà opportsi all’iscrizione successiva. L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria potrà in ogni caso riguardare solo i vizi relativi all’ipoteca e giammai il merito, sempre in attesa di novità sulla decorrenza della riforma della riscossione.

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Marco Antonio Tringali

Coltivo da anni la passione per la scrittura e per i social network. La ricerca della verità, purchè animata da onestà intellettuale, è una delle mie sfide. Scrivo da diversi anni per importanti siti di informazione che mi danno l'opportunità di dare sfogo alla mia passione innata per il giornalismo.

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