Arriva il bonus Natale per i pensionati
Una buona notizia per i pensionati in vista delle festività natalizie: arriva il bonus Natale ma non è per tutti. Per usufruirne ci devono essere particolari condizioni reddittuali, ma vediamo quali sono i requisiti specifici, beneficiari ed esclusi. Come riporta leggo.it. l’aumento (bonus) è di 154,94 euro e sarà erogato nel mese di dicembre con valuta dal giorno 1° dicembre. Viene corrisposto dall’Inps con la tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.
Pensioni, a chi spetta il bonus Natale
Hanno diritto al bonus natale per pensionati, tutti quelli che hanno gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti. Insieme alla rata di dicembre viene corrisposto:
- l’importo aggiuntivo in misura provvisoria per l’anno in corso, se spettante;
- l’importo aggiuntivo per l’anno precedente, se spettante e non corrisposto;
- il conguaglio di quanto erogato in misura provvisoria per l’anno precedente se, sulla base dei redditi, risulta spettante un diverso importo.
Ai pensionati titolari di prestazioni non erogate dall’Inps, il pagamento viene corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati, negli stessi termini e con le medesime modalità previste dalla norma.
Per le pensioni eliminate nel corso dell’anno la quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta a cura della Sede agli eredi (se eliminate per decesso) o al titolare della pensione eliminata (nel caso di revoca per cessato diritto).
Chi è escluso
Secondo quanto indicato da Fap, non spetta ai titolari di:
- invalidità civile (cat. INVCIV);
- pensione sociale (cat. PS);
- assegno sociale (cat. AS);
- rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS);
- pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe;
- pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC);
- assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED);
- assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP);
- assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA);
- indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM) (Circ. 183 del 18.10.2001);
- pensione erogate ai dirigenti iscritti all’ex fondo INPDAI (cat. VDAI, IDAI e SDAI) (circ. n. 144 del 25.10.2004).
Sono esclusi, inoltre, i titolari di pensione di categoria diversa da quelle suindicate qualora si tratti di:
- pensione eliminata;
- pensione supplementare;
- pensione detassata per convenzione contro la doppia imposizione;
- pensione con sostituzione dello Stato o rivalsa degli Enti locali;
- pensione con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede (999, E9E, ELI, ELB, MOB, RED, INV, 99V, Z4E, INE, EST, 94Z, 99R);
- assegno di invalidità scaduto e non rinnovato;
- pensione ai superstiti con l’intestatario scaduto (Circ. 183 del 18.10.2001);
- pensioni con importo a dicembre uguale a zero (circ. 119 del 14.12.2005).
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Classe 1971, da oltre un decennio svolgo il lavoro di redattore web. Ho collaborato con molti siti ed essendo una persona poliedrica mi sono occupato di svariati argomenti, dall'astrologia alla salute, dalla politica al fisco, dalla tv allo sport. Ma mi diletto anche nella stesura di articoli di terremoti, astronomia, cronaca, tecnologie e lotterie. Adoro scrivere ma anche leggere.