La pubblicazione della nuova guida dell’Agenzia delle Entrate contiene delle sorprese indigeste per chi ha debiti con il fisco
La nuova guida operativa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento delle cartelle con lunghi piani di rateizzazione, contiene qualche amara sorpresa per i contribuenti. La guida contiene nel dettaglio tutte quelle modalità per richiedere la rateazione delle cartelle con addebito delle singole rate sul proprio conto corrente. Il vero problema si pone per le scadute e non pagate. Le nuove modalità prevedono una manovra forzata da parte del fisco per riscuotere ciò che il contribuente ha promesso di pagare ma non ha pagato.
Le varie modalità di pagamento
Il Fisco, secondo quanto si apprende dalla nuova guida, potrà prelevare legittimamente non solo la rata in scadenza post domiciliazione bancaria, ma anche tutte quelle precedenti che il contribuente non ha versato. Il contribuente moroso che ha ricevuto l’autorizzazione dall’ADER a pagare a rate il proprio debito potrà pagare sia presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate che attraverso il sito web di AdeR o sull’app. Il pagamento può essere effettuato anche mediante Poste, Banche, Tabaccai, circuito SISAL, Lottomatica, o in alternativa può essere effettuato l’addebito diretto sul conto (SDD).
Come attivare l’addebito diretto
Per attivare la modalità dell’addebito diretto, occorre avvalersi del servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione” presente nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata sia delle imprese che dei privati. In alternativa è possibile cumunicare il proprio IBAN recandosi presso gli sportelli territoriali ADER. Una volta attivata questa modalità di pagamento, se il contribuente non ha versato in precedenza delle rate, l’amministrazione provvederà direttamente a prelevare il loro importo aumentato degli interessi.
Quando decade il piano di rateazione
La nuova guida ha specificato anche tutte quelle casistiche in cui il piano di rateazione decade. Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive. Se invece il piano di rateizzazione è stato concesso dopo l’8 marzo 2020 e sono presenti richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza avverrà dopo il mancato versamento di 10 rate anche non consecutive. Nel caso di rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza avverrà non appena risultino non versate 5 rate anche non consecutive.
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