Visite fiscali, ecco le regole del 2024 sulle fasce orarie di reperibilità per dipendenti pubblici e privati
La reperibilità non è un puro adempimento formale, ma è funzionale allo svolgimento delle visite fiscali di controllo: ecco le nuove regole
Ecco quali sono le nuove fasce orarie di reperibilità previste per i dipendenti pubblici e priv ati
Secondo la normativa vigente il lavoratore che si ammala ha sempre diritto alla retribuzione e all'indennità di malattia, ma su di esso ricade sempre l'obbligo di garantire la reperibilità e di presentare dovutamente il certificato medico che dimostri la patologia di cui soffre. Le recenti modifiche all'attuale disciplina, hanno riguardato la reperibilità del lavoratore in alcune fasce orarie che sono state cambiate per quanto riguarda il comparto pubblico.
Le regole sulla reperibilità
La reperibilità non è un puro adempimento formale, ma è funzionale allo svolgimento delle visite fiscali di controllo, al fine di accertare le condizioni reali di salute del lavoratore. È importante che la visita fiscale accerti che sia veritiero il contenuto del certificato medico, ma prima ancora è necessario che il lavoratore si renda reperibile affinchè questo accertamento venga effettuato. In ogni caso il lavoratore non deve mai mettere in atto dei comportamenti ostativi per evitare i controlli, altrimenti corre il rischio di perdere il diritto all'indennità di malattia.
Cosa prevede la normativa vigente
La normativa vigente prevede fasce orarie diverse per i lavoratori che lavorano nel settore privato rispetto a quello pubblico. Nel primo caso, la reperibilità è prevista dalle ore 10 alle ore 12 del mattino e dalle ore 17 alle ore 19 del pomeriggio, anche nel corso dei giorni festivi. Questa fascia oraria è stata estesa anche ai lavoratori del settore pubblico che in precedenza era di 7 ore giornaliere e che adesso, dopo varie sentenze del Tar, è stata uniformata ai lavoratori del settore privato.
Cosa accade in caso di assenza
In caso di assenza, le conseguenze per il lavoratore in malattia possono essere differenti in base a varie situazioni. E si tratta della prima assenza, il lavoratore non perde l'indennità, ma se l'assenza dovesse ripetersi, allora il diritto all'indennità decade per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia e subisce una riduzione del 50% dell’indennità per i giorni rimanenti. Nel caso di assenza alla terza visita, l’interruzione dell’indennità partirà dal giorno stesso, ma il trattamento riprenderà in ogni caso qualora la visita successiva confermasse la prognosi.
La normativa prevede che il lavoratore assente per la visita fiscale per giustificati motivi e che non si presenta alla visita ambulatoriale, perda il diritto all’indennità per i primi 10 giorni di malattia. Se risulta assente alla visita ingiustificatamente ma si sottopone a visita ambulatoriale (che conferma la prognosi), perderà l’indennità di malattia per il periodo tra l’assenza e la visita. Il lavoratore in malattia può comunque uscire di casa per motivi di comprovata necessità. E' sempre possibile chiedere lo spostamento dell'indirizzo di reperibilità se ci si deve sottoporre a cure mediche in un'altra città, purchè ne venga dato il dovuto preavviso.
Coltivo da anni la passione per la scrittura e per i social network. La ricerca della verità, purchè animata da onestà intellettuale, è una delle mie sfide. Scrivo da diversi anni per importanti siti di informazione che mi danno l'opportunità di dare sfogo alla mia passione innata per il giornalismo.