Coronavirus, ecco tutti gli spostamenti che saranno possibili nella FASE 2. Come comportarsi per evitare le multe
Coronavirus, da lunedì 4 maggio, inizierà la fase 2 dell’emergenza Coronavirus annunciata nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio. Ecco come evitare multe
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Comincia la fase 2 dell'emergenza
Tra pochi giorni, ovvero da lunedì 4 maggio, inizierà la fase 2 dell’emergenza Coronavirus annunciata nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio: con l’avvio di questa seconda fase, che allenterà le misure restrittive per evitare il contagio, sarà possibile spostarsi verso il proprio domicilio, abitazione e residenza. Non solo all’interno della stessa Regione ma, come si legge su Il Sole 24 Ore, anche passando da una Regione a un’altra, cosa che finora non era possibile. Ormai la novità sembra nota a tutti, anche se meno chiari sono i dettagli di ciò che sarà o non sarà possibile fare.
Necessario fare chiarezza
Il Dpcm del 26 aprile, quello che dà il via alla fase 2, utilizza tre termini sui quali sembra necessario fare chiarezza: qual è la differenza tra residenza, domicilio e abitazione? E ancora, è possibile andare nelle cosiddette seconde case? Si tratta di un vero e proprio rebus giuridico che ha bisogno probabilmente di chiarimenti da parte del Governo, ma intanto possiamo provare a chiarire quanto già noto. Il concetto di residenza è noto e basta produrre un certificato anagrafe per provarla: negli altri due casi risultano molte le sfumature. Proprio per questo motivo in altri Stati, come Francia e Germania, si è deciso di adottare la soluzione dell’unicità della persona fisica.
Domicilio e residenza, ecco cosa bisogna sapere
Il domicilio, come spiega l’articolo 43 del Codice civile, è “il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi: generalmente coincide con la residenza, ma non sempre. Nel domicilio, infatti, si hanno un elemento oggettivo e uno soggettivo: quello oggettivo rappresentato dalla concentrazione degli affari in un luogo, mentre quello soggettivo rappresentato dall’intenzione di fissare in quel luogo la sede principale delle proprie attività. Un esempio: l’acquisto di beni immobili in una zona, la gestione di affari in contesti societari e comunque la disponibilità di almeno un’abitazione possono far desumere il domicilio.
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Concetto di abitazione
Diverso ancora il concetto di abitazione, che indica il luogo in cui si abita: nel diritto civile è presente in ambito successorio con riferimento al diritto del coniuge superstite di abitare nella casa coniugale (articolo 540 del Codice civile( e nel contesto dei diritti reali, all’articolo 1022 del Codice civile. “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”. Un Dpr del 1986 (Tuir) parla poi di “abitazione principale”: a differenza del domicilio, quindi, l’abitazione è il luogo in cui il soggetto ha un immobile ad uso abitativo in via abituale per sé e/o per i propri familiari.
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Articolo 43 del Codice civile
Tra i luoghi indicati dal Dpcm del 26 aprile manca però la dimora, che tipicamente inquadra una persona nello spazio come indicato dall’articolo 43 del Codice civile. Probabilmente inserire nel decreto il termine dimora avrebbe aperto a troppi spostamenti non realmente giustificati. Lo stesso articolo 43, inoltre, identifica la residenza come la dimora abituale: a differenza della residenza, quindi, la dimora è quella abituale, ovvero il luogo in cui una persona si trova momentaneamente per un certo periodo di tempo. Per un periodo, non per una visita turistica di pochi giorni: la scelta di parlare di abitazione e non di dimora sembra giustificata dall’esigenza di limitare spostamenti per fini ludici o seconde case.
Classe '93, napoletano di nascita, interista di fede. Scrivo sul web da quando avevo 16 anni: prima per hobby, poi per lavoro. Curioso di natura, amo le sfide (soprattutto vincerle). Mi affascinano il mondo dell'informazione e quello della comunicazione.
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