Il Tar bacchetta i sindaci: "Illegittime le ordinanze che vietano le scuole in presenza"

Il Tribunale Amministrativo Regionale calabrese ha deciso di annullare l'ordinanza che fu presa dal sindaco di Rende

Ecco la sentenza della Cassazione che ha fissato un risarcimento per un illecito provvedimento di fermo amministrativo (foto: Pixabay)
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha annullato l'ordinanza del sindaco di Rende che vietò  la didattica in presenza

Sta facendo discutere una sentenza emessa dal Tar della Calabria e datata 18 gennaio 2021 che ha “bacchettato” l'ordinanza con cui un sindaco calabrese ha sospeso l'attività didattica per Coronavirus. Il fatto si riferisce all'ordinanza che in data 8 dicembre 2020 venne emessa dal primo cittadino del Comune di Rende con cui si sospese “in via cautelativa” l'attività didattica in presenza sia per le Scuole dell’Infanzia, per le Scuole Primarie e per le Scuole Secondarie di primo grado dal 9 dicembre al 22 dicembre 2020. Da leggere anche Coronavirus, 14 regioni in zona arancione: ecco quali sono le regioni che possono sperare nel cambio di colore. 

L'impugnazione del provvedimento

I ricorrenti impugnarono tali provvedimenti chiedendone l'annullamento in quanto il contenuto dell'ordinanza eccedeva le competenze del sindaco. Il tribunale amministrativo ha preso una decisione richiamandosi ai contenuti delle sentenze del 18 dicembre 2020, nn. 2075 e 2077 che demarcano gli ambiti di intervento dell’ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco e che limitano il potere di ordinanza del Sindaco nella gestione di situazioni straordinarie ed urgenti solo a situazioni che per l’evolversi dell’epidemia non siano state precedentemente valutate dall’Autorità governativa e dalle singole Regioni.

L'eccezionalità del provvedimento non sarebbe giustificata

La sentenza del Tar ha richiamato anche alcune sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. II, decr. 12 gennaio 2021, nn. 17 e 18) in cui viene disposto che le misure di mitigazione del rischio più restrittive di quelle nazionali devono essere motivate con dati scientifici che evidenziano il nesso tra “focolai attivi sul territorio e impatto dell’attività scolastica in presenza”. L’istruttoria procedimentale, ha ribadito il Tar nella sua sentenza, non ha fornito elementi sufficienti per giustificare l’eccezionalità della situazione epidemiologia del Comune di Rende e delle scuole allocate sul territorio comunale.


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Le ragioni della pronuncia del Tar

Secondo la pronuncia del Tar non vi sono prove tangibili che dimostrano che gli istituti scolastici presenti nel comune di Rende abbiano contribuito attivamente alla diffusione dell'epidemia a tal punto da rendere doverosa un'ordinanza che istituisca l'obbligo di didattica a distanza e il divieto di didattica in presenza. Non vi sarebbero infatti ragioni sufficienti per giustificare la deroga alla disciplina introdotta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dagli altri atti e provvedimenti assunti a livello di governo nazionale. Per questa ragione, il Tar ha deciso di annullare l'ordinanza comunale rinfocolando il dibattito sulla reale legittimità di queste ordinanze estemporanee che vietano la didattica in presenza e che sono state disposte da tantissimi comuni italiani in assenza di un nesso dimostrato tra epidemia e scuole in presenza.

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Marco Antonio Tringali

Coltivo da anni la passione per la scrittura e per i social network. La ricerca della verità, purchè animata da onestà intellettuale, è una delle mie sfide. Scrivo da diversi anni per importanti siti di informazione che mi danno l'opportunità di dare sfogo alla mia passione innata per il giornalismo.