
Chi è soggetto all’obbligo vaccinale a scuola?
A partire dal 15 dicembre 2021, nelle scuole entrerà in vigore l’obbligo vaccinale. Questo, infatti, è quanto prevede il decreto-legge varato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre scorso. Ma a chi si applica esattamente questo obbligo, chi vigilerà sulla sua attuazione e quali sono le sanzioni in caso di inadempienza? L’obbligo sarà imposto, a partire dal 15 dicembre, per tutto il personale scolastico “del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Da leggere anche Covid, somministrato per la prima volta il vaccino senza ago
Come si ottiene la certificazione
In particolare, a tutti questi soggetti, sarà richiesto di esibire la certificazione verde rafforzata, ovvero il cosiddetto ‘super green pass’. Questa si ottiene esclusivamente tramite la vaccinazione o la guarigione dal COVID e dura nove mesi a partire dall’ultima dose ricevuta. Ciò significa che, se si ha completato il primo ciclo di vaccinazione oltre nove mesi fa, per svolgere il proprio lavoro come personale scolastico è necessario anche effettuare la cosiddetta terza dose. Dal momento che l’obbligatorietà è valida solo per il personale scolastico, non si applicherà a coloro che lavorano nelle scuole e che sono considerati personale esterno, come gli addetti ai servizi di pulizia e alle mense. In secondo luogo, esistono alcune esenzioni per coloro che di norma sarebbero sottoposti all’obbligo ma che presentano alcune caratteristiche particolari. Innanzitutto, sono esentati i lavoratori in aspettativa o in congedo parentale ma solo finché non rientrano in servizio.
Chi verifica il pass?
Non devono obbligatoriamente vaccinarsi neppure coloro che abbiano ricevuto dal proprio medico di base l’attestazione di un “accertato pericolo per la salute” in caso di vaccinazione. Secondo il decreto del Consiglio dei Ministri, a verificare che il personale scolastico presenti la certificazione rafforzata e che, dunque, sia vaccinato, saranno i dirigenti scolastici. Riguardo alle procedure specifiche di controllo, il testo rimanda a delle indicazioni operative del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur. CONTINUA A LEGGERE..
Quali sono le conseguenze se non si rispetta l’obbligo
In caso di mancato adempimento all’obbligo, il decreto prevede una procedura piuttosto stringente. Innanzitutto, a partire dalla mancata esibizione della certificazione verde rafforzata, il lavoratore ha cinque giorni di tempo a disposizione per rimediare. In questa fase, si può comunque continuare a lavorare, purché si possegga quantomeno la certificazione verde di base, ottenibile anche con un semplice tampone. Scaduti i cinque giorni, se il lavoratore continua a non esibire la certificazione rafforzata, scatta immediatamente la sospensione dall’attività lavorativa e della retribuzione. Tale sospensione perdura finché il lavoratore non avrà avviato il ciclo vaccinale “e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
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